Di Stefania Cicco
Il 27 agosto 2021, ad un anno dalla richiesta alla struttura pubblica sanitaria di verifica delle proprie condizioni di salute (al fine di attivare il percorso stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo che prevede che l’aiuto al suicidio non costituisce reato in certe condizioni) Mario, 43 anni e malato tetraplegico da 10 anni, tramite il suo collegio difensivo, ha inviato una lettera di messa in mora e diffida ad adempiere al Ministro della Salute Roberto Speranza e alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia, mettendo a conoscenza anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi.
Mario ha chiesto che il Governo attivi tutti i poteri di cui è titolare per attuare il suo diritto a poter accedere legalmente al suicidio assistito già sancito dalla sentenza della corte costituzionale numero 242/2019.
“Mario ha deciso di rivolgersi al Governo affinché ripristini la legalità violata da un’ inerzia delle istituzioni competenti. Il Governo ha il potere di attivarsi in sostituzione di tali istituzioni nel caso di mancato rispetto del diritto, dunque ha il dovere di farlo”, ha dichiarato Filomena Gallo, co-difensore di Mario e Segretario Associazione Luca Coscioni. “Nonostante le sentenze della Corte costituzionale siano immediatamente esecutive, applicabili dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e in questo caso dal 28 novembre 2019, Mario è stato costretto ad attivarsi sia a livello giudiziale che stragiudiziale per chiedere il riconoscimento di un diritto già riconosciuto e affermato dalla Corte Costituzionale che non necessitava di ulteriori atti affinché divenisse fruibile”.
Per chiedere il rispetto di questo diritto, Mario aveva denunciato la ASUR Marche per omissione di atti di ufficio, ovvero l’omissione, da parte dell’azienda sanitaria, della verifica delle sue condizioni cliniche nonché la mancanza di qualsiasi comunicazione che giustificasse il ritardo. Infatti, il reato di omissione di atti d’ufficio si configura quando l’istituzione pubblica non compia l’atto del suo ufficio entro trenta giorni dalla richiesta e non risponda per esporre le ragioni del ritardo. Il legislatore prevede dunque che la comunicazione del ritardo rilevi come illecito tanto quanto l’omissione dal momento che l’avente diritto non viene informato sullo stato della sua richiesta.
A causa prima del diniego e poi dell’inerzia dell’ASUR Marche, nonostante un diritto sancito dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, Mario si è visto costretto a ricorrere ai Tribunali per chiedere che il Servizio Sanitario si attivasse per adempiere ad un obbligo di legge. Nonostante il Tribunale di Ancona abbia ordinato all’ASUR Marche di effettuare le verifiche sulle condizioni di Mario, ad oltre un anno dalla prima richiesta Mario è ancora in attesa, sia della verifica delle sue condizioni sia di qualsiasi tipo di comunicazione in grado di giustificare le ragioni di tale ritardo, costretto ad una condizione di sofferenza contro la sua volontà.
Per questi motivi ha deciso di rivolgersi al Governo, affinché ripristini la legalità violata da un inerzia delle istituzioni competenti. Il Governo infatti, in virtù della Costituzione, ha il dovere di attivarsi in sostituzione di tali istituzioni nel caso di mancato rispetto del diritto e nello specifico, come prevede l’art. 120 Cost. “quando lo richiedono la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Tale potere del Governo, come previsto dal comma 1 dell’art. 8 della legge 131/2003 si esplica su “proposta del Ministro competente per materia, a seguito del quale il Presidente del Consiglio assegna all’ente interessato, nel nostro caso l’Azienda Sanitaria, un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”.
Mario ha deciso di rivolgersi al Governo affinché il diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale ed immediatamente applicabile sia reso fruibile ed esercitabile, non occorrono atti amministrativi/normativi per l’applicazione di quanto previsto dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale, occorre che chi deve deve compiere determinate funzioni le compia e se ciò non avviene il Governo ha il dovere di intervenire per un’applicazione uniforme, certa, della sentenza di incostituzionalità su tutto il territorio. In assenza, si ha violazione della Costituzione .
APPROFONDIMENTO
DECISIONE n.242/19 Corte Cost .testualmente:
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) (…) –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. (Deposito del 22/11/2019; Pubblicazione in G. U. 27/11/2019 n. 48)
La storia di Mario – Qui il riepilogo della vicenda
Mario, 43 anni tetraplegico e immobilizzato da oltre 10 anni a seguito di un grave incidente stradale, ad agosto 2020, si era rivolto in Svizzera per accedere al suicidio assistito, ricevuto il semaforo verde aveva contattato Marco Cappato per chiedere aiuto per raggiungere la Svizzera. Marco Cappato aveva informato Mario che avrebbe potuto chiedere la sospensione dei trattamenti e il percorso palliativo e di sedazione in Italia oppure procedere con una richiesta di vefifica delle condizioni per accertare la presenza dei requisiti individuati dalla Corte Costituzionale con sentenza 242/19 al fine di procedere legalmente con il suicidio assisitito. Mario aveva escluso la prima possibilità e aveva invece aveva chiesto alla ASUR di verificare la presenza delle condizioni enunciate dalla Corte costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo per poter accedere al suicidio assistito in Italia. Di fronte al diniego ricevuto dalla ASUR in merito all’attivazione delle procedure di verifica, Mario aveva chiesto aiuto legale all’Associazione Luca Coscioni per impugnare questo diniego, portando di fatto la ASUR in Tribunale, in modo da ottenere un’ordinanza volta a veder rispettato quanto previsto dalla Sentenza della Corte costituzionale. Dopo una prima decisione con cui il Tribunale di Ancona aveva negato la possibilità per Mario di accedere alla morte assistita in Italia, lo scorso 9 giugno 2021 i giudici del Tribunale di Ancona ribaltano la precedente decisione, imponendo con questa ordinanza alla ASUR di verificare che Mario abbia le condizioni d’accesso al suicidio assistito, così come stabilito dalla sentenza di incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 242/2019. Vista l’inerzia dell’azienda sanitaria, che ad oltre un mese di distanza dalla ordinanza del Tribunale, non aveva ancora attivato la procedura, Mario, il 12 luglio 2021, ha deciso di diffidare l’ASUR Marche.
Collegio legale composto dagli avvocati: Filomena Gallo, Massimo Clara, Angelo Calandrini, Francesca Re, Rocco Berardo, Cinzia Ammirati.
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