“Eppur si muove”: e il Giudice di Pace di Frosinone ricusa sanzione COVID-19 per “illegittimità dello Stato di Emergenza”

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Di Sergio Ragaini

Da tempo penso che i Decreti di Conte, e relative limitazioni agli spostamenti, siano stati del tutto illegittimi. La conferma di tutto ciò mi è giunta da una sentenza del Giudice di Pace di Frosinone, il quale ha annullato una sanzione COVID-19. Il motivo però è ancora più “a monte”: infatti, secondo il Giudice, ad essere illegittimi non erano solo i DPCM di Conte, ma addirittura lo stesso Stato di Emergenza, in quanto non contemplato dalla Costituzione Italiana. Di conseguenza, tutto il “castello” di decreti e ordinanze restrittivi verrebbe a crollare.

“Tutti dicon che è ferma, eppur si muove”.  Questa frase, molto bella, è tratta da “Vita di Galileo”, di Berthold Brecht, ed è riferita alla Terra. Una frase per dire moltissime cose, e per aprire mondi.

Una frase che dice che la verità è lì sotto i nostri occhi: quando una cosa è vera è vera, e anche se l’emozionalità vorrebbe renderla falsa, è vera comunque. E non si può negare, anche se qualcuno vorrebbe il contrario.

La situazione attuale offre uno “spaccato” molto bello di tutto questo: ci sono cose che sono vere, anche se le persone non lo potrebbero magari pensare, anche per abitudine, o disabitudine al pensiero. Eppure è così.

Già nel secondo articolo per questo giornale, scritto in pieno lockdown, e che troverete  a questo indirizzo, mi ero dedicato all’incostituzionalità del DPCM di Conte. Invitando quindi ad impugnare le sanzioni elevate per motivi legati all’epidemia COVID-.19. Alcuni non mi hanno ascoltato, e le hanno pagate. Ritenendo di essere in torto: infatti, avevano oggettivamente violato dei Decreti in quel momento in vigore, e quindi ritenevano giusto pagare le sanzioni.

A parte il discorso del fatto che queste sanzioni fossero ben sproporzionate rispetto a quanto commesso (non credo, ad esempio, che due persone, madre e figlia, possano essere multate di 373 euro ciascuna per essersi recate nel paese vicino a prendere dell’acqua dalle fontanelle a scheda, come effettivamente è accaduto) non tutti si sono chiesti se le norme che conducevano a queste sanzioni fossero legittime. Questo, però, è difficile per molti come passaggio: infatti, una norma dello Stato, per definizione e schema mentale, è quasi un archetipo: allo Stato si obbedisce, sempre e comunque. E quindi, una volta deciso che quella norma è stata correttamente applicata, la persona pagava, magari addirittura “ringraziando” per lo sconto che aveva ricevuto pagando rapidamente: e, trattandosi di sanzioni cospicue, lo sconto poteva voler dire centinaia di euro: tanto per fare un esempio, la sanzione “base” di 400 euro diveniva 280 se pagata rapidamente. Quindi, molti ne approfittavano. 

Tuttavia, come diceva anche la stessa Margherita Hack, la disobbedienza civile è lecita quando le norme violano i principi della libertà e della democrazia.

In Italia, come in buona parte dei paesi cosiddetti “Democratici”,. esiste una cosa sopra tutti: la Costituzione. Questa non po’ mai essere toccata, se non in casi gravissimi. E, come scrivevo anche nel citato articolo, quanto accaduto, seppur indubbiamente grave, non era tale da giustificarlo.

Qualcuno, però, ha avuto il coraggio di andare sino in fondo. Provocando una sentenza storica.

Ovviamente, non posso menzionare il nome della persona in questione, che è stata quasi “eroica”. Posso però menzionare uno studio legale, lo “Studio Canestrini” di Rovereto (TN), e un giudice di pace, Emilio Manganiello, di Frosinone. Questi sono gli artefici di quanto accaduto, che secondo me crea un precedente davvero interessante.

Alcuni credevano, in un primo tempo, che fosse una “fake news”: invece no: è tutto lì, nero su bianco, e ha anche una sigla: sentenza 516/2020.

Leggendo questa sentenza, della quale vi allegherò poi il link, si nota subito una cosa: Il caso era “contro il Prefetto”. Questo vuol dire, verosimilmente, che il ricorso era già stato respinto dal Prefetto. Almeno così parrebbe. Di questo avvertiva anche l’Avvocato Edoardo Polacco, che tanto ha fatto per patrocinare i nostri diritti: il Prefetto è lo Stato, e quindi, con grande probabilità, le sentenze di ricusazione sono quasi fatte come fotocopie, e quasi senza nemmeno guardare i ricorsi. Un mio amico, tempo fa, mi ha addirittura detto che “pare” (di questo ovviamente non sono sicuro!) che il Ministro dell’Interno abbia dato indicazione ai Prefetti di respingere tutti i ricorsi. Con conseguente raddoppio delle sanzioni, che per legge, in caso di rigetto del ricvorso, sono appunto “di importo non inferiore al doppio della loro cifra”.

Nonostante tutto, questa persona non si è fermata, ed ha voluto andare avanti. Arrivando al Giudice di Pace, grado di giudizio più elevato. Sapendo che, come mi ricordava una mia amica avvocato, che in quel caso sarebbe stata ascoltata: infatti, con il Giudice di pace c’è un dibattimento. E solo dopo il giudice emetterà la sentenza. Mentre col Prefetto, salvo rarissimi casi, non esiste alcun dibattimento.

Quello a cui si è arrivati, in questo caso, è una sentenza che rigetta la sanzione. E non per illegittimità costituzionale dei DPCM di Conte, cosa che poteva essere più attesa, bensì per un motivo ancora più elevato, se vogliamo: per illegittimità addirittura dello Stato di Emergenza.

Tutto questo parrebbe far cadere, in un soffio, tutto quanto è stato costruito in questi mesi, con i DPCM di Conte, e forse ancora di più, farebbe crollare lo stesso valore di uno Stato di Emergenza, argomento mai come oggi attuale, visto che siamo di fronte ad una proroga del tutto ingiustificata dello stesso.

Eppure, se andiamo a guardare la Costituzione Italiana, andiamo a scoprire che l’unico Stato che permetterebbe al Governo di assumere poteri straordinari è lo Stato di Guerra, come da Articolo 78. in tutti gli altri casi il Governo deve procedere con i suoi poteri ordinari, senza assumerne di straordinari.

Ma allora, ci chiediamo, è possibile proclamare un qualsivoglia “Stato di Emergenza”? La risposta a ciò è affermativa: lo permette, infatti, il Codice della Protezione Civile. Secondo questo Codice, infatti, lo Stato di Emergenza si può dichiarare.

Vediamo però “come”, riprendendo lo stesso Codice:

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia”. Qui si nota subito una cosa essenziale: si parla solo di “calamità naturali” o di “eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia”.

Come vedete, non c’è alcun accenno alle emergenze di tipo sanitario: queste, dal Codice della Protezione Civile, non sono contemplate. Per le emergenze sanitarie, quindi, occorre avvalersi soltanto dei poteri ordinari, senza fare ricorso a poteri straordinari: a questo punto, quindi, ilk ricorso a poteri come i DPCM apparirebbe del tutto illegittimo.

Appare, quindi, crollare, almeno sulla carta, tutto quanto è stato fatto da Conte in questi mesi. Questo non lo dico io per supposizione o illazione personale, come qualcuno potrebbe pensare, ma lo dice la Legge, e questa Legge è stata applicata molto bene dal Dottor Emilio Manganiello, che ha basato su questo tutte le motivazioni che hanno condotto alla sentenza.

Questo fatto può esser tenuto presente anche oggi: non solo non ci sono i presupposti per dichiarare un’emergenza, e quindi tutto quanto è stato fatto appare del tutto “illegittimo e inopportuno”, come anche il famoso costituzionalista Sabino Cassese ricordava, ma è anche, a quanto pare, del tutto infondato. Una dichiarazione, quindi, che non dovrebbe mai essere esistita, così come i DPCM di Conte, che mai come ora appaiono illegittimi.

La sentenza poi ha fatto notare anche altre questioni, credo importanti. In parte le avevo ribadite nel mio citato articolo. Tuttavia, credo sia il caso di riprenderle un po’, anche alla luce della sentenza. Una delle cose che è emerso è il fatto che, per l’Articolo 13 della Costituzione, nessuno può essere imprigionato , se non vige qualche obbligo di tipo penale,tale da giustificare l’obbligo di dimora.

Come ricordavo nel mio articolo di alcuni mesi fa, l’unico Stato che permette al Governo di emanare decreti che possano andare a toccare principi costituzionali (si dice, in termini giuridici, di “agire in deroga alla Costituzione”) è lo Stato di Guerra (per il citato Articolo 78 della Costituzione). E sicuramente non può fare questo un DPCM, che appartiene al livello più basso dell’ordinamento giuridico italiano, quindi ai cosiddetti “ordinamenti amministrativi”.

In pratica, quindi, come qualcuno sottolineava, tutti noi abbiamo subito una sanzione penale… senza avere fatto nulla! Non è un caso che il filosofo Diego Fusaro, parlando del lockdown, lo definisse “arresti domiciliari”. Avvenuti però senza che ce ne fossero i presupposti! Infine è bello evidenziare in questa sentenza come sia stato letto l’articolo 16 della Costituzione, in base al quale “una persona può circolare liberamente sul territorio nazionale, salvo i limiti imposti dalle leggi”.

Io, ai tempi, avevo evidenziato come i DPCM non abbiano alcun valore di legge, e quindi le restrizioni imposte durante il lockdown siano, di fatto, del tutto illegittime. Qui però si va ancora oltre, sino a cercare di capire quali sono i “limiti” che le leggi, in ogni caso, possono imporre per limitare lo spostamento delle persone. E, quello che viene evidenziato nella sentenza di Manganiello farebbe cadere i provvedimenti di Conte anche nel caso si trattasse di Decreti Legge, quindi di “Leggi” a tutti gli effetti.

Infatti, nella sentenza, viene evidenziato come i limiti si riferiscano non a “spostamenti negati”, ma a particolari aree circoscritte. Facendo un esempio, il divieto di entrare in un luogo infetto. Qualsiasi altro limite nega le libertà fondamentali della persona. Una lettura, quella del Giudice Manganiello, che va quindi oltre quello che già avevo detto sull’argomento, ricusando in toto l’emergenza e qualsiasi misura restrittiva.

Se fossimo nel Mondo Anglosassone, esisterebbe quello che si chiama lo “Stare Decisis”, o anche “Regola del precedente vincolante”. Questo vuol dire che una simile sentenza sarebbe, a tutti gli effetti, un precedente giuridico definitivo. Lì i precedenti fanno legge, e quindi qualsiasi Giudice dovrebbe adeguarsi a questa sentenza.

Anche qui, però, questa sentenza costituisce un grande precedente, e potrà essere allegata a tutti i successivi ricorsi per questi motivi. Queste sono indubbiamente vittorie importanti per la democrazia e la libertà, E dimostrano che, se si crede in qualcosa, è giusto andare fino in fondo: prima o poi, infatti, la verità trionfa sempre!

Riferimenti:

In rete è disponibile, sul sito dello Studio Legale Canestrini, il testo della sentenza in formato PDF.

Lo si può scaricare al seguente indirizzo:
https://canestrinilex.com/risorse/sanzione-covid19-annullata-per-illegittimita-della-stato-di-emergenza-gdp-frosinone-51620/

La notizia è riportata anche a questo indirizzo:
http://www.strettoweb.com/2020/08/coronavirus-multe-dpcm-lockdown-illegittime-violazioni-anticostituzionali-sentenza-giudice-pace-frosinone/1043191/

Lo Stato di Emergenza, come detto, è parte del Codice della Protezione Civile. Se ne parla all’indirizzo:
http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/attivita/emergenza/stati-di-emergenza

La notizia in questione è stata riportata nel telegiornale di “Byoblu 24” del 31 luglio 2020.

La trovate dal minuto 4 al minuto 8 dell’emissione, all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=22QsWLTKESE&feature=share&fbclid=IwAR2EYn677ZnzEYAVwi9ijkUViI2naOSsotyaPsbGOwKmPyhskJ8PbsPBMqM

Riguardo al citato “Stare Decisis”, se ne può trovare notizia in rete, ad esempio su:
https://www.laleggepertutti.it/dizionario-giuridico/stare-decisis

oppure su:
https://www.brocardi.it/S/stare-decisis.html

O anche su Wikipedia all’indirizzo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Stare_decisis?fbclid=IwAR101CALIvX_5EtiKyTkmc9CRnCtlZsRwbA46PhXdB9EEBU-28F9yvlwxcg

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